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venerdì 25 febbraio 2011

888 - Vita di Gesù (paragrafi 57-61)

VII Il gran Sinedrio



§ 57. Dopo il sommo sacerdozio l'istituzione massima del giudaismo ai tempi di Gesù era il gran Sinedrio, supremo consesso nazionale-religioso. Sebbene la tradizione rabbinica ne attribuisca la fondazione a Mosè, le sue vere origini non risalgono più in su del secolo II av. Cr., allor­ché i monarchi Seleucidi che dominavano in Palestina sancirono an­che in Gerusalemme la forma di governo locale già in vigore in mol­te città ellenistiche: attribuirono, cioè, autorità legale al consiglio degli anziani che presiedeva agli affari della città, riconoscendo ad esso la potestà di legiferare in materia civile e religiosa subordina­tamente al supremo potere monarchico; quindi le decisioni di quel consiglio, come della città principale del giudaismo, ebbero valore normativo anche per altri centri giudaici della monarchia Seleu­cida, sebbene questi avessero e conservassero i loro consigli locali chiamati anch'essi “sinedri” (cfr. Matteo, 10, 17; Marco, 13, 9). Il gran Sinedrio, dunque, sorse come forma di governo limitatamen­te autonoma concessa da monarchi stranieri: era perciò inevitabile che la sua autorità effettiva diminuisse, qualora sorgessero o una monarchia nazionale o un potere dispotico interno. Così difatti av­venne dapprima sotto i nazionali Maccabei-Asmonei, allorché il gran Sinedrio godé di vera potenza nei periodi in cui declinava quella della monarchia, e più tardi sotto il dispotico Erode, allorché al gran Sinedrio non rimase che un'ombra di potere. Al contrario, sotto i procuratori romani l'autorità del gran Sinedrio crebbe grandemente; i Romani infatti, seguendo anche in Palestina la loro norma costante di lasciare ai popoli soggetti una libertà ch'era piena nel campo religioso e subordinata in quello degli affari civili interni, trovarono che al gran Sinedrio di Gerusalemme si po­teva opportunamente affidare l'amministrazione di questa doppia libertà; inoltre il gran Sinedrio era composto in prevalenza di tre menti aristocratici, che nelle province erano graditi ai Romani ben più degli innovatori rappresentanti del basso popolo.



§ 58. Il gran Sinedrio era composto di settantun membri, compreso il presidente ch'era il sommo sacerdote. I membri si spartivano in tre gruppi. Il primo gruppo era formato dai « sommi sacerdoti », e comprendeva sia coloro che erano già stati insigniti di tale ufficio, sia i membri principali delle famiglie da cui erano stati estratti i sommi sacerdoti; era dunque il gruppo dell'aristocrazia sacerdotale, seguace di principii sadducei, e il più potente ai tempi di Gesù. Il secondo gruppo era formato dagli Anziani, rappre­sentanti l'aristocrazia laica; erano quei cittadini che, per il loro censo o per altre ragioni, avevano acquistato un'autorità eminente nella vita pubblica e quindi potevano recare un contributo efficace nella direzione degli affari. Anche costoro appartenevano alla cor­rente sadducea. Il terzo gruppo era quello degli Scribi, o Dottori della Legge: for­mato in massima parte da laici e da Farisei (§ 41), contava tuttavia fra i suoi membri taluni sacerdoti e Sadducei. Era il gruppo popolare e dinamico per eccellenza, di fronte agli altri due aristocratici e statici: per conseguenza, con la catastrofe dell'anno 70, gli altri due gruppi scomparvero travolti dalla reazione popolare, e il gran Sine­drio restò costituito da soli Scribi. La giurisdizione del gran Sinedrio s'estendeva, in teoria, sul giudai­smo di tutto il mondo: in pratica, ai tempi di Gesù, la sua autorità era ordinaria ed efficace in Palestina, straordinaria e fiacca nelle co­munità giudaiche che stavano fuori della Palestina, e risultava tan­to più debole quanto più queste comunità erano esigue o lontane. A quel supremo consesso nazionale i Giudei lontani ricorrevano solo eccezionalmente, di solito quando non potevano ottener giusti­zia dai consessi o sinedri locali.


§ 59. Qualsiasi causa religiosa e civile, avente attinenza con la Leg­ge giudaica, poteva essere giudicata dal gran Sinedrio; ma, nelle varie epoche, avvennero in pratica le limitazioni di potere che già rilevammo. All'epoca dei procuratori romani le sentenze del gran Sinedrio avevano senz'altro valore esecutivo, e potevano essere applicate anche con ricorso alle forze di polizia giudaica o romana: soltanto un caso Roma aveva sottratto alla potestà esecutiva del gran Sinedrio, ed era il caso di sentenza capitale, la quale poteva ben­sì essere pronunziata da quel consesso, ma non già eseguita se non fosse stata individualmente confermata dal magistrato rappresentante di Roma. Del resto era una solenne norma giudiziaria di evitare il più possibile sentenze capitali, e sembra che effettivamente questa norma fosse seguita e che condanne a morte fossero rarissime; rabbini affermarono che un Sinedrio era troppo severo e rovinoso se prenunziava una sentenza capitale ogni sette anni, anzi secondo Rabbi Eleazar figlio d'Azaria ogni settanta anni, mentre Rabbi Tarphon e Rabbi Aqiba asserivano: Se noi fossimo membri del Sinedrio, nessuno mai verrebbe messo a morte (Makkoth, 1, 10). Il Sinedrio era convocato dal sommo sacerdote, e teneva le sedute in un luogo chiamato l'”aula della pietra squadrata”, ch'era situato presso l'angolo sud-occidentale del Tempio interno, quello accessibile ai soli Israeliti (§ 47); da quell'aula, verso l'anno 30 dopo Cr., si sarebbe trasferito in un luogo chiamato “ta­verna” , ma della situazione di questo luogo non si sa nulla e forse la notizia è inesatta. In casi speciali d'urgenza il Sinedrio poteva essere convocato anche nella dimora del suo presidente, il sommo sacerdote. Nei giorni di sabbato o di festività non si tenevano sedute.


§ 60. Ecco poi alcune notizie rabbiniche circa le usanze delle sedute e le norme dei processi. lì Sinedrio sedeva a semicerchio, in modo che (i suoi membri) si potevano vedere fra loro. Il presidente sedeva nel centro e gli an­ziani sedevano (per anzianità) a destra e a sinistra di lui (Tosefta Sanhednn, viii, 1). Qualche studioso moderno ha sostenuto che anche sotto i procuratori il Sinedrio potesse eseguire le proprie sentenze capitali, ma le ragioni addotte hanno convinto ben pochi. Il Talmud si contraddice su questo punto: nega tale potestà al gran Sinedrio. Due segretari dei giudici sedevano dinanzi a loro, uno a destra e l'altro a sinistra, e raccoglievano i voti di coloro che pronunciavano assoluzione e di coloro che pronunciavano condanna. Rabbi Giuda diceva che ce n'erano tre; (oltre ai due) ce n'era un terzo che rac­coglieva i voti di chi assolveva ed anche di chi condannava. La corte dell'aula della pietra squadrata, sebbene fosse composta di settantun membri, non ne aveva (mai presenti) meno di ventitré. Se qualcuno doveva uscire, dava prima uno sguardo: se erano in venti­tré, usciva; altrimenti non usciva fino a che fossero in ventitré. Sedevano essi dall'”olocausto perenne” del mattino fino all’”olocau­sto perenne” della sera (che si offrivano nel Tempio circa alle 9 antimeridiane e alle 4 pomeridiane). Le cause civili possono iniziarsi con la difesa o con l'accusa; le cause penali possono aprirsi solo con la difesa. Nelle cause civili e' suffi­ciente la maggioranza di uno, sia per l'attore sia per il convenuto; nelle cause penali la maggioranza di uno assolve, ma per condanna­re e' necessario la maggioranza di due. Nelle cause civili i giudici possono rivedere la sentenza in favore sia dell'attore sia del conve­nuto; nelle cause penali possono rivedere la sentenza per assolvere non per condannare. Nelle cause civili i giudici possono tutti [con­cordemente] addurre argomenti in favore sia dell'attore sia del con­venuto; nelle cause penali possono addurre argomenti per l'assoluzzo­ne, non per la condanna. Nelle cause civili il giudice che adduce argomenti a carico del convenuto può addurre a carico dell'attore, e viceversa; nelle cause penali il giudice che ha addotto argomenti per la condanna può in seguito addurne per l'assoluzione, ma chi ne ha addotti per l'assoluzione non può disdirsi e addurne per la condanna. Le cause civili si discutono di giorno e si concludono di notte; le cause penali si discutono di giorno e si concludono di giorno. Le cause civili possono essere concluse lo stesso giorno, sia con una sentenza di assoluzione sia con una condanna; le cause penali pos­sono essere concluse il giorno stesso purché la sentenza non sia di condanna; se la sentenza e' di condanna, il giorno seguente: per questa ragione non si discutono la vigilia del sabbato e delle fe­ste. Nelle cause civili e nelle questioni di punta' e impurita' ritua­le i giudici esprimono la loro opinione cominciando dal piu' anziano; nelle cause penali cominciando dai lati ov'erano i più giovani, affin­ché su essi non influisse la sentenza dei più anziani (Sanhedrin, iv, i segg). I testimoni erano interrogati su sette qunti: (Il fatto avvenne) in quale ciclo sabbatico? In quale anno? In quale mese? In quale giorno del mese? In quale giorno della settimana? In quale ora? In quale luogo?... Riconosci tu quest'uomo? Lo preavvisasti?... (E­scussi poi i vari testimoni, i giudici) ascoltano pure l'accusato che aflermi d'avere alcunché da dichiarare in sua difesa, purché nelle sue parole vi sia qualche fondamento. Se i giudici lo riconoscono innocente, lo liberano; altrimenti rimandano la sentenza al giorno appresso. Si uniscono a due a due, prendono parco cibo senza bere vino per l'intero giorno, e discutono nell'intera notte; il mattino appresso vanno di buon'ora al tribunale. Chi e' per l'assoluzione dice: “Ero per l'assoluzione e rimango nella stessa opinione”. Chi e' per la condanna dice: “Ero per la condanna e rimango nella stessa opi­mone”. Il giudice che già sostenne la colpabilità dell'accusato può adesso sostenere l'innocenza, ma non viceversa. Se commettono un errore nell'opinione che esprimono (affermando il contrario di quan to hanno affermato prima), i due scrivani dei giudici li correggono. Se dodici assolvono e undici condannano, l'accusato e' dichiarato in­nocente. Se dodici condannano, e undici assolvono; come pure se undici assolvono, undici condannano, e uno si astiene; ovvero se ventidue assolvono e condannano, e uno si astiene: si aumenti il numero dei giudici. Fino a che numero? Per coppia fino a set­tantuno in tutto (il numero del gran Sinedrio in pieno). Se trentasei assolvono e trentacinque condannano, si dichiara innocente; se tren­tasei condannano e trentacinque assolvo no, discutono fino a che uno dei propensi a condannare muti sentenza (Sanhedrzn, v, 1-5). Queste, e molte altre norme, valevano in teoria, e ad Ogni modo furono messe in iscritto molto dopo l'epoca di Gesù. All'atto pratico, e all'epoca di Gesù, si può ben credere che le cose andassero diversamente, specie in tempi turbinosi, o anche in tempi normali quando i giudici erano sotto l'influenza di passioni varie. Per i tempi turbi­nosi abbiamo l'esempio del beffardo processo svoltosi, sulla fine del 67 dopo Cr., contro Zacharia figlio di Baris (Baruch) davanti ad un burlesco tribunale di settanta membri adunato nel Tempio; nel Tempio stesso l'imputato, sebbene dichiarato innocente, fu ucciso (Guerra giud., Iv, 335-344). Per i tempi normali abbiamo l'esempio del processo di Gesù.


§ 61. Oltre al gran Sinedrio di Gerusalemme esistevano i sinedri minori, propri alle singole comunità giudaiche di Palestina e dell'este­ro. Ogni comunità ben costituita doveva averlo. Ne facevano parte i Giudei più eminenti del luogo, sotto la presidenza dell'archisi­nagogo. Questo sinedrio locale provvedeva all'amministrazione degli affari particolari alla sua comunità, applicando però le norme generali sta­bilite dal gran Sinedrio di Gerusalemme. Poteva anche costituirsi in tribunale, giudicando cause di minor importanza riguardanti i soggetti di sua giurisdizione: il giudizio poteva concludersi con con­danne a multe pecuniarie o anche a pene corporali, quali la flageilazione fino a trentanove colpi (cfr. li Gorinti, il, 24). Chi si fosse ribellato alla sentenza del sinedrio locale, era escluso dalla comunità per un tempo più o meno lungo; l'esclusione perenne, pronunziata in realtà assai raramente, importava la maledizione ufficiale del con­dannato e la sua esclusione dal giudaismo.
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